Il diritto d'autore sul software nasce per il fatto stesso della creazione del prodotto, quindi automaticamente al momento dell'incorporazione dell'opera sul supporto materiale che ne permette l'individuazione, e non è soggetto all'adempimento di alcuna formalità (deposito o registrazione).
Il registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore tenuto dalla SIAE, ha la sola funzione di fissare una data certa, quella del deposito del programma, a partire dalla quale possono essere fatti valere i diritti d'autore sull'opera realizzata. La registrazione in tale registro è facoltativa, serve esclusivamente a facilitare la prova della titolarità del diritto, in quanto si presume che il soggetto che ha registrato il programma ne sia l'autore. Tale presunzione non è però assoluta, ed è dunque possibile fornire anche la prova contraria.
La prova di essere l'autore di un determinato software ad una certa data può essere fornita anche attraverso altri sistemi, ad esempio utilizzando la marcatura temporale (strumento con valore legale che consente di certificare la data e l’ora certa di un documento informatico).