La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi principali di ogni datore di lavoro. Si tratta di un documento fondamentale, che serve a individuare tutti i pericoli connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa e quantificarne il rischio, cioè la probabilità che un pericolo si trasformi in effettivo danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Secondo il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, il DVR deve avere data certa: ciò significa che deve essere possibile provare che il documento è stato redatto in un preciso momento.
DVR: cos’è e quando è obbligatorio
Il DVR, o Documento di Valutazione dei Rischi, è un documento che riporta una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa e l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
Come specificato nell’Articolo 17 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto” è uno degli obblighi che il datore di lavoro non può delegare a terzi, insieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
La valutazione dei rischi non si limita a riportare organigramma della sicurezza e pericoli relativi all’attività lavorativa, ma deve analizzare i singoli fattori di rischio nelle diverse operazioni svolte all’interno dell’azienda e stabilire tutte le misure di prevenzione messe in atto per migliorare la sicurezza dei lavoratori.
La redazione del DVR, ai sensi del D.lgs. 81/2008, è obbligatoria per tutte le imprese che abbiano almeno un dipendente. Come si legge all’Articolo 28, “in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”.
Documento di Valutazione dei Rischi: cosa prevede la Legge
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto seguendo le specifiche indicate dalla Legge. Per riassumere, il DVR deve:
- descrivere dettagliatamente tutti i rischi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa e alle diverse mansioni dei lavoratori (inclusa una valutazione dello stress correlato al lavoro e i rischi specifici per le lavoratrici gestanti);
- indicare le misure di prevenzione e protezione da implementare per eliminare i rischi a carico dei lavoratori;
- includere una relazione sui criteri adottati per la valutazione dei singoli fattori di rischio nei luoghi di lavoro;
- per ogni singola valutazione, includere la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate (inclusi i dispositivi di tutela delle condizioni dei dipendenti);
- contenere una relazione dettagliata sul programma di miglioramento della sicurezza aziendale, che includa una programmazione (completa di date) delle misure da implementare nel tempo per mitigare o eliminare i rischi presenti;
- contenere l’organigramma completo della sicurezza.
Non meno importante, affinché il DVR sia a norma di legge, è che tale documento sia aggiornato costantemente, e che dia indicazioni sullo stato di avanzamento del programma di miglioramento indicato.
Cosa si intende per data certa del DVR?
In base al Testo Unico, il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa, ovvero deve essere possibile provare in maniera inconfutabile e legalmente valida che il documento è stato redatto in una certa data.
La questione della data certa del DVR compare al Comma 2 dell’Articolo 28 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Qui viene precisato che il DVR “può essere tenuto (...) su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro”.
Come specificato nello stesso articolo di legge, la sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente (ove nominato) sono richiesti “ai soli fini della prova della data”.
Ciò significa che la sottoscrizione del DVR da parte di queste figure non implica una validazione del suo contenuto, ma serve soltanto a dare prova della data di redazione del documento. Agli obblighi previsti dalla Legge si aggiunge l’indicazione fornita dalla giurisprudenza italiana: secondo la Sentenza n. 43840/2008 della Suprema Corte di Cassazione, infatti, un documento privo di data certa non è idoneo a dimostrare che lo stesso sia stato prodotto prima della data di un eventuale accertamento.
Apposizione data certa al DVR: come fare
Esistono diversi modi per apporre data certa a un DVR Sicurezza, che sia elaborato in formato cartaceo o digitale.
Se il Documento di Valutazione dei Rischi è redatto su carta, la data certa si può stabilire con uno dei seguenti metodi:
- sottoscrizione congiunta del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLS/RLST) e del Medico Competente;
- invio del DVR al proprio indirizzo aziendale tramite Raccomandata senza busta con avviso di ricevimento intestato al mittente;
- autentica del notaio che produce “copia conforme” del DVR con apposizione della data certa e della propria firma.
È bene sapere che il vecchio servizio “Data Certa” di Poste Italiane, che permetteva di attestare la data del documento tramite apposizione di un timbro postale, è stato sospeso a decorrere dal 1 aprile 2016.
Chi decide di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi su supporto informatico, come previsto dall’Articolo 28 del Testo Unico, ha a disposizione altri metodi altrettanto efficaci per apporre data certa al documento:
- invio del DVR in formato PDF tramite PEC (alla casella PEC aziendale o ad altro indirizzo PEC);
- registrazione del DVR su blockchain;
- apposizione di una marca temporale, che ai sensi del CAD permette di attribuire al documento “una data ed un orario opponibili ai terzi” tramite una firma digitale generata dall’Ente Certificatore accreditato che emette le marche temporali.
Apporre una marca temporale a un documento è semplicissimo: grazie al servizio online di Marche Temporali non c’è bisogno di installare alcun software specifico. Per avere un DVR a norma di Legge è sufficiente caricare il proprio documento (in formato PDF o DOCX): il sistema provvederà ad apporre la marcatura temporale più idonea in pochi istanti.